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A PROPOSITO DI TABELLE E SOSTANZE…
Si allunga la lista di sostanze stupefacenti indicate nelle tabelle ministeriali.

 

 

Forse, ancora molti credono che le esecrate Tabelle concernenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, aggiornate dalla legge Fini-Giovanardi siano un lungo elenco ricco di sostanze ingiustamente stigmatizzate come droghe.

Forse altrettanto molti si auguravano che gli illuminati Ministri dell’attuale Governo aggiornassero tali Tabelle, depennandovi le “storture anti-proibizioniste”.    

Forse, non tutti  hanno letto il Decreto del Ministro della salute del 25.09.2007.

Forse, tutti farebbero bene a sapere che tale Decreto IMPLEMENTA di altre sostanze le Tabelle, che paradossalmente tanto danno fastidio a Ferrero e Turco, con tre nuove pianticelle, di per sé ornamentali e dai tempi degli Aztechi conosciute come allucinogene… a differenza della severità contestata ai precedenti legislatori.

Però, poi, le classificheranno come droghe “leggere”… forse, ornamentali e basta!

 

 

 

DECRETO del 25 Settembre 2007

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. (G.U.  n. 237 del 11-10-2007 )

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come "testo unico";

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che i semi delle piante Argyreia nervosa ed Ipomea violacea contengono come principio attivo l'amide dell'acido lisergico, sostanza già iscritta nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope allegata al testo unico;

Considerato che si sono verificati eventi avversi con fenomeni allucinatori dopo l'ingestione dei semi delle piante Argyreia nervosa ed Ipomoea violacea dovuti all'attività psicotropa dell'amide dell'acido lisergico, in essi contenuto;

Considerato che la pianta Rivea corymbosa appartiene alla famiglia delle Convolvulacee, come la Argyreia nervosa e l'Ipomoea violacea ed anche i semi della stessa contengono, come principio attivo, l'amide dell'acido lisergico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 19 luglio 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento dei semi delle piante Argyreia nervosa, Ipomoea violacea e Rivea corymbosa nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. DGTD-0000600-04/89/2007-2.49 del 4 settembre 2007, ha fornito parere favorevole all'inserimento dei semi delle piante Argyreia nervosa, Ipomoea violacea e Rivea corymbosa nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

 

Art. 1

1. Nella tabella I allegata al testo unico sono aggiunte:

=======================================================

Denominazione comune |Denominazione chimica          | Altra denominazione

 

Argyreia nervosa semi  |                                      |                                            

Ipomoea violacea semi |                                      |                                            

Rivea corymbosa semi  |                                      |                                            

2. La Argyreia nervosa semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Anileridina e Benzetidina.

3. L'Ipomoea violacea semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Idrossipetidina e Isometadone.

4. La Rivea corymbosa semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Racemorfano e Salvia divinorum pianta.

 

Art. 2

 Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 25 settembre 2007

                                              Il Ministro: Turco

 

 

 

Data di pubblicazione on line: 13 novembre 2007

 

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