Manca ormai poco all’entrata in vigore del cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”. Il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Stato-Regioni hanno infatti approvato, in parte modificandola, la bozza del regolamento stilato dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2010 sull’accordo di integrazione previsto all’art. 4-bis, comma 2 del Testo Unico Immigrazione. Il nuovo D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2011, ed entrera’ in vigore nel mese di marzo 2012, senza effetto retroattivo.

fonte: ADUC

 

Lo straniero di eta’ superiore ai 16 anni, che fa ingresso per la prima volta in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento e presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, dovra’ pertanto concludere con lo Stato italiano un vero e proprio contratto, col quale si impegna a raggiungere entro 2 anni un determinato livello di integrazione sociale e culturale, valutato e misurato in un sistema a punti o crediti.

La “soglia di adempimento”, che deve necessariamente raggiungersi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, e’ fissata in 30 crediti. Gli allegati B e C al regolamento contengono un elenco delle attivita’ che comportano rispettivamente attribuzione e decurtazione di crediti:

– qualora il numero di crediti raggiunti allo scadere dei 2 anni sia pari o superiore a 30, e siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, l’accordo si estingue per adempimento e viene rilasciato il relativo attestato;

– qualora il numero di crediti raggiunti sia superiore a 0 ma inferiore 30, oppure non siano stati conseguiti i livelli richiesti di conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, l’accordo e’ prorogato per 1 anno, durante il quale lo straniero ha la possibilita’ di “rimediare” guadagnandosi i crediti mancanti;

– qualora il numero finale di crediti sia pari o inferiore a 0, e’ decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, e (se non si rientra in un caso di inespellibilita’) lo straniero e’ immediatamente espulso.

 

La stipula dell’accordo e’ tuttavia esclusa per le seguenti categorie di stranieri:

– affetti da patologie o da disabilita’ tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficolta’ di apprendimento linguistico e culturale;

– minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela (per essi l’accordo e’ infatti sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico);

– vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento (per essi l’accordo e’ sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico).

 

Pur restando, a nostro avviso, una serie di rilevanti profili di illegittimita’ costituzionale dell’accordo di integrazione, il regolamento definitivo ha introdotto delle novita’ che nel complesso hanno alleggerito, rispetto alla prima bozza elaborata dal Governo, il carico degli adempimenti imposti allo straniero.

Queste le novita’:

– si prevede la traduzione dell’accordo in una lingua conosciuta dallo straniero o, se cio’ non e’ possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, o cinese, albanese, russo o filippino;

– al momento della sottoscrizione dell’accordo presso lo Sportello Unico, si assegnano allo straniero 16 crediti iniziali, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, livelli che pertanto si presumono esistenti;

– il micro-corso introduttivo di 5-10 ore nel corso di una giornata, che dovrebbe fornire una base di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, prevede adesso l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o, se cio’ non e’ possibile, nelle stesse lingue elencate sopra;

– si concede allo straniero la possibilita’ di frequentare tale “sessione informativa gratuita” fino a tre mesi dopo la stipula dell’accordo, prevedendo tuttavia, in caso non vi partecipi, la perdita di 15 dei 16 cerditi acquisiti inizialmente. La verifica dell’effettiva frequenza della sessione avviene gia’ dopo il primo anno dalla sottoscrizione dell’accordo;

– lo straniero che, trascorsi i 2 anni, non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione dei figli minori, perde in un sol colpo tutti i crediti acquisiti (sia quelli assegnati inizialmente che quelli conseguiti in seguito), ed il suo contratto si risolve per inadempimento, senza possibilita’ di proroga;

– nel caso di concessione dell’anno di proroga, l’autorita’ competente tiene conto dell’inadempimento parziale soltanto per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico, e non anche (come era previsto nelle bozza) per l’adozione dei provvedimenti in materia di cittadinanza.

Resta in ogni caso un grave profilo di illegittimita’ costituzionale, poiche’ l’elenco dei reati e delle misure di sicurezza personali contenuti all’allegato C, e quindi idonei a comportare la decurtazione di punti (anche qualora applicati in via non definitiva!), continua a non distinguere fra reati ostativi o meno al rinnovo del permesso di soggiorno secondo le previsioni del Testo Unico. Cio’ equivale a trasformare in ostativi rispetto alla permanenza sul territorio dello Stato, dei reati che non sono previsti come tali dalla legge.

fonte: ADUC