Parlavamo di criticità della politica penitenziaria: nonostante la c.d. “legge svuota carceri”, siamo rimasti allo stesso punto. Continuiamo ad essere critici nei confronti di palliativi che non rispondono alla logica sanzionatoria di uno stato moderno. Siamo ancorati ad un sistema retributivo che solo di fronte a situazioni di emergenza – pressochè continue – sforna risposte demagogiche e prive, quanto meno, di risvolti pratici.

La legge Alfano interviene in un momento di particolare collasso del sistema penitenziario a ridosso delle festività natalizie, proprio come accadeva nella torrida estate del 2006 allorchè il Ministro Mastella varava l’indulto nei primi giorni di agosto.

Dove eravamo rimasti?

Sembra quasi che si abbia un occhio di riguardo alla “tempistica”. Questa provocazione mi è suggerita dalla presa di posizione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che invoca il soccorso del volontariato penitenziario nel gestire l’emergenza che potrebbe derivare dal fenomeno di scarcerazione di massa.
Oggi entra in vigore la legge 26.12.2010, n. 199 recante “disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno” volta ad alleviare il sovraffollamento degli istituti penitenziari e favorire il reinserimento dei condannati a pene brevi. Innanzitutto mi pare che questo secondo obiettivo non sia la molla che ha fatto scattare la sua approvazione, ma rappresenti un elemento residuale quanto eventuale.
Quindi rilevo come il provvedimento abbia una durata temporanea – fino al 31 dicembre 2013 – e si rivolga a tutte quelle persone che devono scontare una pena, anche residua, di un anno e che, salvo casi di inapplicabilità, pressoché gli stessi individuati per l’applicazione della detenzione domiciliare prevista già dall’ordinamento penitenziario, potrebbero proseguire l’espiazione della condanna presso un domicilio indicato.
Uniche novità l’inapplicabilità della preclusione all’accesso derivata dalla famigerata Legge “ex cirielli”, cioè il divieto di usufruire più di una volta di tale possibilità da parte di coloro che sono stati dichiarati recidivi reiterati specifici infraquinquennali, e l’assenza di un’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza.
Il presupposto indispensabile per l’ammissione alla misura è la disponibilità e l’idoneità di un domicilio, per cui è verosimile pensare che alcuni detenuti non potranno usufruire di tale beneficio se non dopo aver reperito quanto meno una struttura che possa assicurarne l’accoglienza.
Ecco il ricorso all’associazionismo quale risorsa per arginare l’inevitabile evenienza che soggetti, astrattamente ammissibili,  trovino lo sbarramento derivante dalla mancanza del domicilio e, mi riferisco, naturalmente alla stragrande maggioranza di detenuti, anche a pene detentive brevi, che affollano i nostri fatiscenti istituti.
E allora chi ne usufruirà? Naturalmente gli stessi soggetti che, oggi, possono già adire il Tribunale di Sorveglianza per ottenere la detenzione domiciliare e che non hanno certo aspettato che il Parlamento licenziasse un provvedimento del genere.
Il provvedimento, dunque, oltre a ribadire le esclusioni già indicate dall’ordinamento penitenziario inasprisce le pene per il reato di evasione remando in modo contrario a quella presunta aspettativa di reinserimento sociale che vorrebbe essere sottesa alla legge. E’ assolutamente vanificato il processo di reintegrazione sociale che si vorrebbe perseguire attraverso l’accesso alle misure alternative al carcere.
Continuo a pensare che non esista la volontà politica di intendere la sanzione come un strumento correttivo e quando parlo di correzione mi riferisco all’aspetto educativo del concetto. L’idea che, senza rinnegare, il valore punitivo nei confronti di una condotta antigiuridica, punti a fornire strumenti che ne impediscano la riproposizione.
Insisto nel pensare che questa idea, oltre a sposare concezioni ideologiche illuminate, contribuisca a ridurre la spesa pubblica che, nella fattispecie, è rappresentata dalla gestione di strutture penitenziarie fatiscenti, sempre bisognose di interventi manutentivi, e di personale addetto al controllo.
Ribadisco, infine, come sarebbe auspicabile che il giudice di merito applicasse fin dalla fase del giudizio pene alternative che snellissero la macchina giudiziaria privandola di aspetti esecutivi ridondanti.
In fondo il giudice che applica ala pena è quello che maggiormente conosce il caso e che può, fin dalla fase di accertamento della responsabilità, individuare percorsi alternativi.
Si eviterebbe di trovarsi di fronte ad emergenze tali da richiedere provvedimenti di urgenza che non solo non accontentano nessuno, ma neppure rispondono a quel dettato costituzionale che vuole la pena rieducativa.

di avv. Marco Cafiero